Previdenza Complementare
Trattamento fiscale
L’importo da destinare in RITA è liberamente scelto dall’iscritto e può essere pari all’intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE).
Una volta determinato l’importo della rata, le somme da erogare sono imputate ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. La parte imponibile della RITA, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno.
Qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale l’iscritto conserverà, sulla porzione residua che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti.
L’iscritto ha facoltà di revocare l’erogazione della RITA.
Permanendo immutati i requisiti iniziali di accesso, una volta revocata la prestazione, l’iscritto non può richiedere una nuova RITA. Fa eccezione il caso di iscritto che, in corso di erogazione di una RITA PARZIALE, valuti l’opportunità di optare per una RITA TOTALE.