Previdenza Complementare
Trattamento fiscale
In base alle disposizioni di legge, sul risultato derivante dall’investimento dei contributi (in pratica, sul rendimento), maturato in ciascun periodo d'imposta, si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 20% (ove i risultati siano riferibili a titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e precisamente pari al 12,50%).
I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione.