Previdenza Complementare
Maternità
La contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui sussista un trattamento economico, integrale o parziale, erogato alla lavoratrice direttamente dall’impresa, ciò tanto per la quota a carico dell’azienda, tanto per quella a carico della lavoratrice. Viceversa, ove si tratti di assenze pur riconducibili alla maternità, ma per le quali non è previsto alcun trattamento economico, non è dovuta al Fondo alcuna contribuzione a carico azienda e dipendente.