Previdenza Complementare

Livello

I lavoratori in possesso di determinati requisiti che fino a 10 anni prima del pensionamento cessano l’attività lavorativa o sono inoccupati, possono avvalersi della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)  e richiedere al proprio Fondo pensione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il pagamento frazionato di una somma, che viene prelevata dalla posizione individuale ed è soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%.

I requisiti per richiedere la RITA sono:

  • almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, oppure
  • inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta.

In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Dal momento in cui lascerà il lavoro a quello in cui avrà i requisiti per la pensione di vecchiaia, il lavoratore percepirà quindi non la pensione, ma un assegno mensile che sarà erogato dal proprio Fondo pensione.