Previdenza Complementare
Livello
L’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (es. in caso di cambiamento o cessazione dell’attività lavorativa), in alternativa al trasferimento della posizione previdenziale, può richiedere - a determinate condizioni - il riscatto della sua posizione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere richiesto nei seguenti casi e misure:
- riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata, nel caso disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o di discontinuità lavorativa legata a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria di almeno 12 mesi.
- il riscatto totale della posizione maturata nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, di cambio di contratto, dimissioni, licenziamento o di morte dell’aderente.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente prima del pensionamento, l’intera posizione maturata è riscattata dai beneficiari indicati dall’iscritto nel modulo di adesione al fondo o, in mancanza di tale indicazione, dagli eredi.