Previdenza Complementare

Livello

Le tipologie di anticipazioni consentite sono analoghe a quelle previste per il Tfr lasciato in azienda.

La somma da anticipare è calcolata come percentuale della posizione individuale dell’iscritto, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati dal fondo fino a quel momento.

L’anticipazione può essere richiesta nelle misure e per le causali che seguono:

  • spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (es. terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l’iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute.
  • l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di adesione al Fondo pensione e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l’iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute;
  • ulteriori esigenze dell’iscritto, dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica complementare e per un importo fino al 30% della posizione individuale maturata. A differenza delle anticipazioni per spese sanitarie e acquisto/ristrutturazione della prima casa, in caso di anticipazioni per “ulteriori esigenze” non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.

Per il calcolo degli 8 anni di adesione sono considerati tutti i periodi (mesi, anni, ecc.) di partecipazione alla forma pensionistica complementare, ad esclusione dei periodi in cui è stato esercitato il riscatto totale.

In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati.

È bene ricordare che, la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento.

Le somme ottenute sotto forma di anticipazioni possono essere tuttavia reintegrate dall’iscritto in qualsiasi momento, es. tramite un versamento aggiuntivo al fondo (detto anche versamento una tantum).