Previdenza Complementare
Contribuzione
Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, tutti i versamenti individuali - ad esclusione del Tfr che viene versato in sospensione di imposta - ed eventuali versamenti del datore di lavoro sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 €.
I versamenti che transitano in busta paga (individuali e del datore) saranno automaticamente dedotti dal reddito imponibile ai fini IRPEF; gli altri dovranno essere portati in deduzione in fase di dichiarazione dei redditi.
Le somme versate al Fondo sono quindi sottratte al reddito imponibile su cui sono calcolate le tasse e al momento della dichiarazione dei redditi e porteranno ad una riduzione delle imposte pagate.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 - per effetto della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), art. 1, comma 160 - qualora l’iscritto, per sua scelta, destini a previdenza complementare, in tutto o in parte, l’importo dei premi di risultato - tale somma non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 sopra indicati.
Per quanto riguarda i neoassunti, prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.